Gli articoli 253, 254, 256, 257, relativi alla scuola di perfezionamento in scienza e tecnica delle piante medicinali, annessa alla facolta' di farmacia, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 253. - Alla facolta' di farmacia e' annessa una scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante medicinali.
La scuola si propone di preparare un personale specializzato atto a coprire l'ufficio di esperto erborista provinciale e ad assumere incarichi dirigenziali presso enti pubblici e privati nel campo di pertinenza.
Art. 254. - Possono essere ammessi alla scuola i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in chimica e farmacia, i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali, i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche.
Art. 256. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) complementi di botanica farmaceutica;
2) genetica, con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale);
3) botanica fitognostica ed erboristica;
4) ecologia e fitogeografia con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale);
5) complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni delle piante medicinali ed aromatiche;
6) patologia delle piante medicinali ed aromatiche;
7) complementi di chimica organica vegetale.
2° Anno:
8) farmacognosia generale e speciale;
9) farmacologia speciale delle droghe;
10) tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe;
11) industria e commercio erboristico;
12) analisi delle piante medicinali;
13) identificazione di costituenti delle piante medicinali.
Art. 257. - I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche da erborizzazioni in campagna e da gite di istruzione.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1