DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 30/1987 - Richiamo alle armi nel 1987 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa per addestramento.

Richiamo alle armi nel 1987 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa per addestramento.

Numero 30 Anno 1987 GU 18.02.1987 Codice 087U0030

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-02-10;30

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nel corso dell'anno 1987 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari:
millecentottantacinque ufficiali, seicentottantadue sottufficiali e seimilacentodiciotto militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei Corpi dell'Esercito;
quarantasei ufficiali e cinquantotto sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare;
trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro della difesa stabilira' per ogni Arma, Corpo, servizio, categoria, specialita' e ruolo, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.


Art. 3

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Comma 1

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.