DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1006/1986 - Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche.

Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori dei cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche.

Numero 1006 Anno 1986 GU 12.02.1987 Codice 086U1006

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-22;1006

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che prevede la possibilita' di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal primo comma dello stesso articolo;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983 e' stato esteso l'obbligo della predetta iscrizione ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi;
Ravvisata l'opportunita' di estendere l'obbligo della predetta iscrizione anche ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse presso i cinodromi e presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Il punto 21 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' sostituito dal seguente:
21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonche' presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.