DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 996/1986 - Istituzione, nell'ambito dell'Amministrazione del debito pubblico, della commissione per le verifiche ed il movimento dei titoli presso l'agenzia contabile e della commissione per l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati.

Istituzione, nell'ambito dell'Amministrazione del debito pubblico, della commissione per le verifiche ed il movimento dei titoli presso l'agenzia contabile e della commissione per l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati.

Numero 996 Anno 1986 GU 09.02.1987 Codice 086U0996

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-31;996

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' istituita la commissione per le verifiche ed il movimento dei titoli presso l'agenzia contabile, operante nell'ambito dell'Amministrazione del debito pubblico.


Art. 2

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Comma 1

La nomina dei componenti viene effettuata, per ogni anno finanziario, con apposito decreto ministeriale da predisporre a cura del direttore generale del debito pubblico sentiti, per i funzionari non appartenenti alla direzione generale, i rispettivi capi di ufficio.


Art. 4

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Comma 1

E' istituita la commissione per l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati, operante nell'ambito dell'Amministrazione del debito pubblico.


Art. 5

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Comma 1

La commissione e' presieduta dall'agente contabile predetto o, in caso di assenza o impedimento di esso, dal funzionario di qualifica piu' elevata presente.


La nomina dei componenti viene effettuata, per ogni anno finanziario, con apposito decreto ministeriale da predisporre a cura del direttore generale del debito pubblico sentiti, per i funzionari non appartenenti alla direzione generale, i rispettivi capi di ufficio.


Art. 6

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Comma 1

Ferme restando le competenze attribuite all'agente contabile e al controllore capo dalle disposizioni regolamentari citate nel precedente art. 3, la commissione per l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati, cura l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati che pervengono all'agenzia contabile dei titoli di debito pubblico dalle sezioni di tesoreria provinciali dello Stato e contenenti titoli al portatore di debito pubblico non annullati, nonche' il riscontro formale dei titoli stessi, per quantita' e capitale nominale, e per il riconoscimento della legittimita' e validita' di essi.