E' istituita la commissione per le verifiche ed il movimento dei titoli presso l'agenzia contabile, operante nell'ambito dell'Amministrazione del debito pubblico.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La nomina dei componenti viene effettuata, per ogni anno finanziario, con apposito decreto ministeriale da predisporre a cura del direttore generale del debito pubblico sentiti, per i funzionari non appartenenti alla direzione generale, i rispettivi capi di ufficio.
Art. 4
#Comma 1
E' istituita la commissione per l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati, operante nell'ambito dell'Amministrazione del debito pubblico.
Art. 5
#Comma 1
La commissione e' presieduta dall'agente contabile predetto o, in caso di assenza o impedimento di esso, dal funzionario di qualifica piu' elevata presente.
La nomina dei componenti viene effettuata, per ogni anno finanziario, con apposito decreto ministeriale da predisporre a cura del direttore generale del debito pubblico sentiti, per i funzionari non appartenenti alla direzione generale, i rispettivi capi di ufficio.
Art. 6
#Comma 1
Ferme restando le competenze attribuite all'agente contabile e al controllore capo dalle disposizioni regolamentari citate nel precedente art. 3, la commissione per l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati, cura l'apertura e la ricognizione dei pieghi-valore assicurati che pervengono all'agenzia contabile dei titoli di debito pubblico dalle sezioni di tesoreria provinciali dello Stato e contenenti titoli al portatore di debito pubblico non annullati, nonche' il riscontro formale dei titoli stessi, per quantita' e capitale nominale, e per il riconoscimento della legittimita' e validita' di essi.