Il capo del Dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato o equiparati o da equiparare ed i professori universitari ordinari di ruolo. Il capo del Dipartimento e' collocato fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione di provenienza, in conformita' all'ordinamento di questa. Il capo del Dipartimento, per l'espletamento delle sue attribuzioni, e' coadiuvato dai responsabili dei servizi.
I servizi sono articolati, per omogeneita' di materia, in reparti ed in sezioni mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; ad essi sono preposti dirigenti nominati con decreto del medesimo Ministro, sentito il capo del Dipartimento. Per la nomina a capo servizio e' richiesta la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6.
Gli esperti, i quali devono essere dotati di buona qualificazione nelle specifiche aree professionali connesse con la programmazione e l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, se stranieri, della padronanza della lingua italiana, possono essere anche persone estranee alla pubblica amministrazione. Essi sono nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione dei compensi agli esperti in relazione all'importanza delle attivita' da svolgere e tenendo conto della natura e del livello delle varie prestazioni. Il rapporto con gli esperti e' costituito ai sensi dell'art. 2222 del codice civile ed il relativo contratto e stipulato per la pubblica amministrazione dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o, per sua delega, dal capo del Dipartimento.
E' posto a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non piu' di un dirigente generale o equiparato o da equiparare, con funzioni di consigliere ministeriale.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e per provvedere, anche a favore delle regioni e degli enti locali meridionali, agli adempimenti relativi a studi, programmi, ricerche, indagini e progettazioni occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, per la predisposizione del piano annuale e per le altre attivita' connesse alla programmazione e attuazione degli interventi, nonche' per provvedere alla valutazione della efficienza e dell'efficacia degli interventi, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del capo del Dipartimento, puo' avvalersi delle strutture dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonche', mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti e organismi pubblici e privati.
Nell'ambito del Dipartimento e' istituito un apposito Ispettorato competente in materia di amministrazione e personale. ((All'Ispettorato e' preposto un dirigente con la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6)).