DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno.

Numero 12 Anno 1987 GU 28.01.1987 Codice 087U0012

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-19;12

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Dipartimento per il Mezzogiorno

Comma 2

La responsabilita' del coordinamento della politica generale del Governo per il Mezzogiorno e' affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri.


Il Dipartimento per il Mezzogiorno, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' posto a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge e di quelle delegategli ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 64.


Il Dipartimento predispone tutti gli adempimenti per conseguire il coordinamento dell'azione pubblica nel Mezzogiorno, effettua la valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione ed opera ai fini dell'esplicazione della funzione di coordinamento del complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno e delle funzioni assegnate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresi la legge 1 dicembre 1983, n. 651, il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.


Art. 2

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Comma 1

Attivita' del Dipartimento

Comma 2

Il Dipartimento, con riferimento al Mezzogiorno, concorre all'istruttoria delle iniziative di Governo in relazione alle priorita' economico-finanziarie del programma economico nazionale e segue l'attivita' degli organi della pubblica amministrazione preposti alla spesa, nonche' quelle degli enti pubblici economici e delle societa' a partecipazione statale. Cura, inoltre, i rapporti con i comitati interministeriali competenti in materia di politica economica e produttiva, di commercio estero e di cooperazione internazionale, per accertare e stimolare l'applicazione coordinata delle deliberazioni da essi adottate. Il Dipartimento cura, altresi', con riferimento al Mezzogiorno, il coordinamento delle politiche comunitarie.


Il Dipartimento cura, infine, gli adempimenti di carattere amministrativo relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei vari servizi e alla gestione di tutto il personale comunque in attivita' presso i servizi medesimi, nonche' gli adempimenti connessi all'attivita' legislativa, alle interrogazioni e interpellanze parlamentari; assicura la consulenza giuridica ai servizi del Dipartimento e provvede all'istruttoria del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.


Art. 3

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Comma 1

Organizzazione del Dipartimento

Comma 2

Il capo del Dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato o equiparati o da equiparare ed i professori universitari ordinari di ruolo. Il capo del Dipartimento e' collocato fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione di provenienza, in conformita' all'ordinamento di questa. Il capo del Dipartimento, per l'espletamento delle sue attribuzioni, e' coadiuvato dai responsabili dei servizi.


I servizi sono articolati, per omogeneita' di materia, in reparti ed in sezioni mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; ad essi sono preposti dirigenti nominati con decreto del medesimo Ministro, sentito il capo del Dipartimento. Per la nomina a capo servizio e' richiesta la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6.


Gli esperti, i quali devono essere dotati di buona qualificazione nelle specifiche aree professionali connesse con la programmazione e l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, se stranieri, della padronanza della lingua italiana, possono essere anche persone estranee alla pubblica amministrazione. Essi sono nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione dei compensi agli esperti in relazione all'importanza delle attivita' da svolgere e tenendo conto della natura e del livello delle varie prestazioni. Il rapporto con gli esperti e' costituito ai sensi dell'art. 2222 del codice civile ed il relativo contratto e stipulato per la pubblica amministrazione dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o, per sua delega, dal capo del Dipartimento.


E' posto a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non piu' di un dirigente generale o equiparato o da equiparare, con funzioni di consigliere ministeriale.


Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e per provvedere, anche a favore delle regioni e degli enti locali meridionali, agli adempimenti relativi a studi, programmi, ricerche, indagini e progettazioni occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, per la predisposizione del piano annuale e per le altre attivita' connesse alla programmazione e attuazione degli interventi, nonche' per provvedere alla valutazione della efficienza e dell'efficacia degli interventi, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del capo del Dipartimento, puo' avvalersi delle strutture dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonche', mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti e organismi pubblici e privati.


Nell'ambito del Dipartimento e' istituito un apposito Ispettorato competente in materia di amministrazione e personale. ((All'Ispettorato e' preposto un dirigente con la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6)).


Art. 4

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Comma 1

Conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Comma 2

Il Dipartimento organizza, secondo le indicazioni del Ministro, conferenze periodiche, con frequenza almeno quadrimestrale, dei presidenti e dei direttori degli organismi dell'intervento straordinario di cui agli articoli 4 e 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, allo scopo di verificare e analizzare l'andamento dell'intervento straordinario e per individuare i criteri per il coordinamento delle rispettive azioni programmatiche.


Alle sedute, presiedute dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o da suo delegato, oltre al capo del Dipartimento, possono partecipare anche i responsabili dei servizi.


Art. 5

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Comma 1

Conferenze e riunioni periodiche dei direttori dei servizi

Comma 2

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o, per sua delega, il capo del Dipartimento, convoca, con frequenza almeno quadrimestrale, periodiche riunioni dei direttori dei servizi del Dipartimento per verificare i risultati dell'attivita' svolta e per analizzare le prospettive programmatiche per l'azione del Dipartimento. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare anche gli esperti assegnati ai singoli servizi nonche' i direttori generali degli organismi dell'intervento straordinario.


Per l'esame delle attivita' e per realizzare il migliore funzionamento del Dipartimento, il capo del Dipartimento convoca apposite riunioni con i responsabili dei servizi, con frequenza almeno mensile.


Art. 6

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Comma 1

Personale

Comma 2

Per l'espletamento delle attivita' previste dal presente decreto si provvede con personale, comandato o collocato in posizione di fuori ruolo, delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici, nonche' con personale, comandato o collocato in posizione di fuori ruolo, degli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, oltre che con esperti.


Il contingente del personale e' determinato nella misura fissata nell'allegata tabella A. La ripartizione interna ai quadri fra le qualifiche di cui a tale tabella puo' essere modificata, per sopravvenute particolari esigenze funzionali, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, fermo restando il numero complessivo del contingente del personale da comandare o da collocare in posizione di fuori ruolo ed il numero dei funzionari con qualifica di dirigente generale o equiparata o da equiparare.


Ai fini del presente decreto, il personale comandato e proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti pubblici economici verra' equiparato, anche in relazione alle professionalita' acquisite, alle qualifiche ed ai livelli del personale statale sulla base dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali.


Art. 7

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Comma 1

Spese di funzionamento

Comma 2

Alle spese per il Dipartimento si provvede ai sensi della legislazione vigente sulla base dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro.