DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 962/1986 - Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

Numero 962 Anno 1986 GU 15.01.1987 Codice 086U0962

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-11-26;962

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella C relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;
Considerata la necessita', al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio, di potenziare le piante organiche dei magistrati dei seguenti uffici giudiziari, per il numero di unita' a fianco di ciascuno di essi indicato:
Tribunali:
Palmi - presidenti di sezione 1, giudici 1;
Reggio Calabria - giudici 2;
Procure della Repubblica presso i tribunali di:
Lamezia Terme - sostituti 1;
Paola - sostituti 1;
Trapani - sostituti 1;
Ritenuto che le unita' necessarie per i suddetti aumenti possono essere reperite presso i seguenti uffici giudiziari, le cui piante organiche vengono ridotte delle unita' a fianco di ciascuno indicate:
Tribunali:
giudici - Asti 1, Bari 1, Chieti 1, Lucera 1, Massa 1, Roma 1, Rossano 1;
Visti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nelle sedute del 18 dicembre 1985 e 3 giugno 1986;
Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica, e' modificata, per la parte concernente gli uffici cui si riferisce, come dalla tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.