IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
Considerata l'opportunita' di concedere la bandiera di guerra all'Arma, di fanteria e all'Arma di cavalleria;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
E' concessa la bandiera di guerra all'Arma di fanteria e all'Arma di cavalleria.
La bandiera dell'Arma di fanteria sara' custodita presso la Scuola di fanteria e quella dell'Arma di cavalleria presso la Scuola truppe corazzate.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1