All'art. 3 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e' aggiunto il seguente comma: "Chiunque vende al minuto oggetti di metalli preziosi deve esporre un cartello indicante, in cifre, In maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli di cui ai precedenti commi".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1