Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1981 e determinato in L. 580.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli Immobili ultimati nell'anno 1981 e' determinato in L. 530.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Art. 3
#Comma 1
Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:
a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di concessione edilizia;
c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22;
d) 7% in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di licenza edilizia.