IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, delle categorie interessate;
Preso atto che in data 4 febbraio 1982 e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale ex art. 48 della legge n. 833/78, per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833/78 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica, riportato nello allegato testo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1