Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale.
Scuola di specializzazione in patologia generale
Art. 138. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale. Il corso di studi ha la durata di 4 anni, suddiviso in due bienni. La durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni. La frequenza alla scuola e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.
Art. 139. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sara' rilasciato il diploma di "specialista in patologia generale". E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorita' competenti.
Art. 140. - Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, sara' rilasciato il diploma di "specialista in patologia generale con indirizzo tecnico".
Art. 141. - L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Il numero massimo di allievi e' di cinque per anno di corso, e, complessivamente, di venti iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 142. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
PRIMO BIENNIO
(Propedeutico)
1° Anno:
1) istituzioni di patologia generale;
2) patologia delle infezioni;
3) epidemiologia e patologia ambientale;
4) immunologia;
5) parassitologia e diagnostica parassitologica.
2° Anno:
6) radiologia e patologia da radiazioni;
7) oncologia generale;
8) immunopatologia e analisi immunologiche;
9) analisi chimico-cliniche;
10) fisiopatologia generale I corso (metabolismo e sistema endocrino).
SECONDO BIENNIO
(Conseguimento del diploma di specialista in patologia generale)
3° Anno:
11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
13) fisiopatologia generale II corso (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).
4° Anno:
14) diagnostica oncologica;
15) diagnostica istopatologica;
16) diagnostica ultrastrutturale;
17) fisiopatologia generale III corso (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).
SECONDO BIENNIO
(Conseguimento del diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico)
3° Anno:
11) tecniche di batteriologia;
12) tecniche di virologia;
13) tecniche di citologia e citogenetica.
4° Anno:
14) statistica e biometria;
15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
16) tecniche ematologiche;
17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali.
Art. 143. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 144. - Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo insegnamento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenze o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.
Art. 145. - Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad avere superato tutti gli esami delle singole materie, e' obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.
Art. 146. - Gli importi delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola di specializzazione in patologia generale saranno cosi' stabiliti:
tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 soprattassa annuale esami profitti . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa annuale fuori corso. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000
La tassa di diploma sara' pari alla somma fissata dalle norme di legge.
I contributi clinici e di laboratorio vengono fissati dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del consiglio di facolta', udito il direttore della scuola.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1