Nell'art. 9, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: diritto processuale generale.
L'art. 10 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un tema tratto da uno degli insegnamenti del corso di laurea.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti tra i complementari.
L'insegnamento biennale di diritto amministrativo comporta un esame alla fine di ciascun anno di corso.
Il candidato puo' chiedere inoltre di svolgere oralmente uno o piu' argomenti da lui scelti in precedenza in materie diverse tra loro e da quelle della dissertazione scritta.
Tanto la dissertazione scritta, che, eventualmente, il titolo degli argomenti orali, debbono essere presentati in segreteria almeno quindici giorni prima della data fissata per gli esami di laurea.
Sono respinte le dissertazioni scritte ed i titoli degli argomenti orali che pervengono in segreteria con ritardo".
Nell'art. 11 e' soppressa la frase contrassegnata con la lettera f) e sostituita dalla seguente:
"Il diritto costituzionale per il diritto amministrativo e per il diritto ecclesiastico".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1