DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 233/1982 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Numero 233 Anno 1982 GU 12.05.1982 Codice 082U0233

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

L'art. 257, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, e' sostituito dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 257. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di clinica psichiatrica dell'Universita' di Bari e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
Art. 258. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 259. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
Art. 260. - La durata del corso di studi e' di quattro anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 261. - Il numero di allievi e' di otto per anno e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 262. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 263. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) metodologia del rapporto medico-paziente (annuale);
2) psicologia (annuale);
3) elementi di genetica e biochimica (annuale);
4) struttura e funzioni integrative del SNC (annuale);
5) neurologia clinica (annuale);
6) clinica psichiatrica I (quadriennale).
2° Anno:
1) psicopatologia e psicodinamica (annuale);
2) psicoterapia I (triennale);
3) psicofarmacologia (annuale);
4) psicofarmacoterapia (annuale);
5) clinica psichiatrica II (quadriennale).
3° Anno:
1) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica (annuale);
2) psichiatria sociale I (biennale);
3) psichiatria infantile (annuale);
4) psicoterapia II (triennale);
5) clinica psichiatrica III (quadriennale).
4° Anno:
1) psicosomatica (annuale);
2) psichiatria sociale II (biennale);
3) psichiatria forense (annuale);
4) psicoterapia III (triennale);
5) clinica psichiatrica IV (quadriennale).
Art. 264. - E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia esercitazioni pratiche nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 265. - La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi e' obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Le lezioni teoriche saranno integrate anche da seminari, anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.
Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria valida a tutti gli effetti di legge.