Nel corso dell'anno 1980 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari:
settecentosettanta ufficiali, cento sottufficiali e centocinquanta militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;
quarantuno ufficiali e trentasei sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro della difesa stabilira' per ogni arma, servizio, categoria, specialita' e ruolo, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
Art. 3
#Comma 1
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.