DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano.

Numero 84 Anno 1980 GU 27.03.1980 Codice 080U0084

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1980-01-26;84

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

L'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente:
"Per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella provincia di Bolzano sono banditi dal Ministero di grazia e giustizia appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso e determinato, in relazione alle vacanze, dal Ministro di grazia e giustizia, su delibera del Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente decreto.
La commissione d'esame e nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed e composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto al comma precedente. I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed uno docente universitario.
L'elenco di cui al comma precedente deve contenere diciotto nominativi dei quali dodici riferiti a magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello e sei riferiti a docenti universitari di materie giuridiche.
Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura.
Le prove di concorso si svolgono a Roma".


Art. 3

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Comma 1

L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente:
"I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, nonche' quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35 non possono essere trasferiti ad ufficio giudiziario sito fuori della provincia di Bolzano se non a domanda, ferme restando le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'.
I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo".


Art. 4

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Comma 1

L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, viene sostituito dal seguente:
"Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo I ed agli articoli 12, 18, 20 e 46, primo e secondo comma, del presente decreto.
Si applica, altresi', ai magistrati l'art. 42, primo e secondo comma, del presente decreto, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Ministro di grazia e giustizia", nonche' il disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104.
Il Ministro di grazia e giustizia fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del presente decreto, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del decreto stesso, concernente i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42".


Art. 5

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Comma 1

All'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono aggiunti i seguenti due commi:
"Fino a quando non sara' possibile assicurare nella formazione della commissione d'esame di cui al precedente art. 35 la partecipazione di appartenenti al gruppo di lingua tedesca aventi i requisiti stabiliti dall'ordinamento giudiziario, nel relativo elenco possono essere compresi anche nominativi di magistrati di tribunale, con non meno di tre anni di anzianita' nella qualifica anche se hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito.
La data in cui cessa di applicarsi la disposizione di cui al comma precedente e' decisa nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 35, primo comma, del presente decreto".