IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il proprio decreto 16 ottobre 1979, n. 509;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979, con la quale e' stata approvata l'ipotesi di accordo raggiunto in data 18 settembre 1979 fra la delegazione degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dagli enti stessi, con la esclusione del punto 3) della stessa ipotesi di accordo perche' irrilevante;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Le disposizioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici contenute nella ipotesi di accordo indicata in epigrafe, allegate al presente decreto, con la esclusione di quanto specificato nelle premesse, sono emanate ai sensi dell'art. 28, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed hanno efficacia dal 30 dicembre 1978 fino alla scadenza del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1