DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 759/1979 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Numero 759 Anno 1979 GU 14.02.1980 Codice 079U0759

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-10-31;759

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 158 e' modificato nel senso che all'elenco delle scuole annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in ortognatodonzia.


Art. 2

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Comma 1

Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia:

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 306. - Alla facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in ortognatodonzia con sede presso l'istituto di clinica odontostomatologica dell'Universita' di Torino.
Art. 307. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorita' competente.
Art. 308. - La durata dei corsi e' di tre anni.
Art. 309. - Il numero dei posti disponibili e' complessivamente di diciotto pari a sei per ogni anno di corso.
Art. 310. - L'ammissione avviene previo concorso per titoli ed esami.
Art. 311. - Non sono ammesse, a nessun titolo, abbreviazioni di corso.
Art. 312. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi e alle esercitazioni per l'intero anno accademico. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Le vacanze sono conformi al calendario accademico con un solo mese completo estivo (agosto).
Art. 313. - Gli esami di profitto sono sostenuti alla fine di ciascun anno in un'unica sessione. L'iscrizione agli anni successivi e' subordinata al superamento degli esami. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi su di un argomento proposto in precedenza dall'insegnante della materia cui la tesi si riferisce e approvato dal direttore della scuola.
Art. 314. - Ogni iscritto deve provvedere al corredo personale degli strumenti.
Art. 315. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 316. - La misura delle tasse per gli iscritti e' fissata per ogni anno di corso come segue:

tassa iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa esami profitto . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo riscaldamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 contributo attiv. sport. e ass . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000 contributo ass. infortuni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300
I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 317. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico;
3) farmacologia clinica;
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;
7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia;
10) odontotecnica;
11) semeiotica ortognatodontica;
12) cefalometria clinica;
13) pedodonzia;
14) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
15) pediatria auxologica applicata;
16) paradontologia;
17) chirurgia ortognatodontica;
18) genetica applicata;
19) statistica applicata alla ricerca scientifica;
20) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia.
Esercitazioni cliniche, di laboratorio e di cefalometria.
La didattica del 1° anno di corso e' particolarmente dedicata alla preparazione stomatologica di base, essenziale alla formazione dello specialista in ortognatodonzia.
Art. 318 - Proposta di suddivisione delle materie di insegnamento nei tre anni di corso:
1° Anno:
1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
2) fisiologia dell'apparato stomatognatico (I anno biennale);
4) patologia odontostomatologica;
5) chirurgia odontostomatologica;
6) odontoiatria conservativa;
7) radiologia odontostomatologica;
8) stomatologia preventiva;
9) ortognatodonzia (I anno triennale);
10) odontotecnica;
11) esercitazioni cliniche;
12) esercitazioni di laboratorio.
2° Anno:
1) fisiologia dell'apparato stomatognatico (II anno biennale);
2) semeiotica ortognatodontica;
3) ortognatodonzia (II anno triennale);
4) cefalometria clinica (I anno biennale);
5) pedodonzia;
6) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
7) pediatria auxologica applicata;
8) paradontologia;
9) esercitazioni cliniche;
10) esercitazioni di laboratorio.
3° Anno:
1) ortognatodonzia (III anno triennale);
2) cefalometria clinica (II anno biennale);
3) chirurgia ortognatodontica;
4) genetica applicata;
5) statistica applicata alla ricerca scientifica;
6) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia;
7) esercitazioni cliniche;
8) esercitazioni di laboratorio;
9) esercitazioni di cefalometria clinica.