L'indennita' di cui all'art. 36, primo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1982, n. 795, e' stabilita nella misura di L. 26.000.
Le indennita' di cui all'art. 36, secondo comma, sono stabilite nella misura, rispettivamente, di L. 52.000, 58.500 e 65.000.
All'onere derivante dall'attuazione del decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1986, e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1