Le reti urbane sono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe telefoniche, nei seguenti due gruppi;
primo gruppo: reti con oltre 500 abbonati;
secondo gruppo: reti fino a 500 abbonati.
Gli abbonamenti di ciascun gruppo tariffario sono ripartiti in due categorie cosi' determinate:
Categoria A - Tutti gli abbonamenti salvo quelli agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria B; anche questi ultimi possono essere classificati in categoria A a richiesta degli utenti.
Categoria B - Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attivita' di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti, a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati in categoria A.
Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria B, il gestore del servizio urbano ha facolta' di chiedere il certificato anagrafico.
Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria B, lo stesso gestore procedera' all'applicazione delle tariffe di categoria A con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di apparecchio telefonico di tipo normale o di organo di sezionamento, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella A.
Art. 3
#Comma 1
Gli abbonati delle reti urbane aventi piu' di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di raggio medio (raggio del cerchio equivalente) in aggiunta ai canoni di cui allo articolo precedente debbono corrispondere un canone supplementare pari allo 0,6% del canone base per ogni chilometro o frazione del raggio medio della rete stessa.
Per la determinazione della superficie delle reti urbane si fa riferimento alle indicazioni dell'Istituto centrale di statistica.
Art. 4
#Comma 1
Per i nuovi impianti e per i traslochi sono dovuti i contributi a fondo perduto nella misura indicata nella tabella B.
I contributi di spesa per le operazioni effettuate a richiesta dell'utente sono stabiliti nella misura indicata nella tabella C.
Art. 5
#Comma 1
Il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna e' stabilito nella misura indicata nella tabella D.
Nessun canone di abbonamento e' dovuto per gli apparecchi interni non utilizzabili per effettuare comunicazioni con la rete pubblica.
Art. 6
#Comma 1
Per gli impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla societa' concessionaria, sono dovuti dallo abbonato i canoni di manutenzione e noleggio nonche' i contributi nella misura indicata nella tabella E.
Art. 7
#Comma 1
Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprieta' degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per quelli di proprieta' della societa' concessionaria, non compresi nel precedente art. 6, i canoni di manutenzione dovuti dall'abbonato, per le prestazioni del personale della societa' stessa, sono fissati nella misura indicata nella tabella F.
Art. 8
#Comma 1
Salvo quanto previsto nel successivo art. 25, le conversazioni scambiate nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore.
Salvo quanto previsto nel successivo art. 25, la tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico e' stabilita in L. 200 IVA compresa.
Art. 9
#Comma 1
La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) e' stabilita in misura unica indipendentemente dalla distanza.
Le reti che abbiano tutti i capoluoghi comunali, facenti parte della rete stessa, a meno 10 chilometri di distanza dal centro di settore, sono considerate a tutti gli effetti come appartenenti alla rete del centro di settore.
Per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra settori diversi, le distanze ai fini dell'applicazione della tariffa, vengono misurate in linea d'aria:
tra i centri di distretto, per le comunicazioni scambiate tra i distretti i cui centri distino oltre 100 chilometri, purche' tutte le distanze tra i rispettivi centri di settore siano superiori a 60 chilometri;
tra i centri di settore per tutte le restanti comunicazioni.
Le distanze in linea d'aria sono determinate sulla base degli elementi di calcolo forniti dall'Istituto geografico militare tra le residenze municipali dei comuni sedi dei suddetti centri telefonici indicati nel piano regolatore telefonico nazionale.
Per le isole, sedi di un centro di settore che disti piu' di 15 chilometri dal relativo centro di distretto, posto fuori dell'isola stessa, il centro di settore, agli effetti della misura delle distanze per l'applicazione delle tariffe interurbane, viene considerato ubicato sulla congiungente i due centri anzidetti a 15 chilometri dal centro di distretto.
Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive citta'.
Art. 10
#Comma 1
Salvo quanto previsto nei successivi articoli 11, 12 e 13, a ciascuna comunicazione interurbana effettuata in teleselezione da utente si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:
Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato
Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Comunicazioni interurbane settoriali
1
150
Altre comunicazioni interurbane:
fino a 5 km
1
72
da oltre 15 fino a 30 km
1
40
da oltre 30 fino a 60 km
1
22,5
da oltre 60 fino a 120 km
1
20
da oltre 120 fino a 240 km
1
18,5
oltre 240
1
18,5
Art. 11
#Comma 1
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:
Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato
Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Fino a 15 km
1
144
Da oltre 15 fino a 30 km
1
80
Da oltre 30 fino a 60 km
1
45
Da oltre 60 fino a 120 km
1
40
Da oltre 120 fino a 240 km
1
37
Oltre 240
1
37
Art. 12
#Comma 1
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 18,30 alle ore 22 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:
Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato
Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Fino a 15 km
1
96
Da oltre 15 fino a 30 km
1
52,5
Da oltre 30 fino a 60 km
1
35
Da oltre 60 fino a 120 km
1
32
Da oltre 120 fino a 240 km
1
29,8
Oltre 240 km
1
29,8
Art. 13
#Comma 1
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:
Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato
Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Fino a 15 km
1
35
Da oltre 15 fino a 30 km
1
24
Da oltre 30 fino a 60 km
1
15
Da oltre 60 fino a 120 km
1
12,5
Da oltre 120 fino a 240 km
1
11,5
Oltre 240 km
1
11,5
Art. 14
#Comma 1
Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all'art. 8, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore e' costituito da un prezzo piu' sovrapprezzo ed e' fissato nella misura riportata nella tabella G.
Il sovrapprezzo si applica a tutti gli scatti relativi al traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano e internazionale) ad eccezione degli scatti addebitati a L. 40 e degli scatti determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.
In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sara' considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione.
Fermo restando quanto stabilito in materia dalle convenzioni tra Ministero P.T. e concessionarie, nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto e' considerato pari a L. 80 per il traffico nazionale e pari a L. 92 per i traffici internazionali e intercontinentali salvo, per questi ultimi, successive eventuali modificazioni che saranno apportate con provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi.
Art. 15
#Comma 1
Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni 3 minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella H.
Art. 16
#Comma 1
L'utente ha facolta' di avvalersi a sua scelta del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.
Art. 17
#Comma 1
A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 120.
Per le comunicazioni effettuate in teleselezione, lo importo complessivo relativo alle tariffe di cui al comma precedente, nonche' all'IVA, e' percepito con l'incasso di L. 200 per il primo impulso e di L. 150 per ciascuno degli impulsi successivi.
Per le comunicazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tassazione urbana a tempo di cui al successivo art. 25 anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo suddetto e' percepito con l'incasso di L. 200 per ciascuno degli impulsi inviati all'apparecchio; per tali comunicazioni, in relazione ai ritmi di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 la centrale invia all'apparecchio i primi tre impulsi di ogni serie di quattro.
Il valore del gettone, ai fini di quanto previsto dal presente decreto, e' fissato in L. 200.
Art. 18
#Comma 1
Per l'invio di un avviso telefonico, destinato a prefissare una comunicazione con una persona non abbonata al telefono, e' dovuta, oltre alla quota fissa indicata nella tabella H, la tassa di recapito dell'avviso per espresso al domicilio indicato, prevista dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 392, e successivi aggiornamenti.
Art. 19
#Comma 1
La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie e' fissata in L. 1.500 per ognuna.
Art. 20
#Comma 1
La soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni per le comunicazioni interurbane e' fissata nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione. Essa non si applica alle comunicazioni interurbane settoriali.
Detta soprattassa e' gia' compresa nelle tariffe di cui ai precedenti articoli.
Art. 21
#Comma 1
I canoni e i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per la cessione in uso di circuiti urbani analogici necessari per la realizzazione di collegamenti diretti urbani, di raccordi interurbani e di collegamenti diretti a centrale speciale, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella I.
Art. 22
#Comma 1
Per la cessione in uso di circuiti extraurbani analogici nazionali, necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali interurbane o speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente art. 9, i canoni nella misura indicata nella tabella L.
Art. 23
#Comma 1
Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 35 per ogni comunicazione documentata.
Art. 24
#Comma 1
Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.
Art. 25
#Comma 1
Alle comunicazioni urbane si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di un impulso di conteggio alla risposta dell'utente chiamato e di successivi impulsi alla scadenza dei periodi di tempo indicati nella seguente tabella:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ritmo degli impulsi (secondi) Dalle ore 8 alle ore 18,30 dei giorni dal lunedi al venerdi e dalle ore 8 alle ore 13 del sabato . . . . . . . . . . . . . 360 (6 minuti) In tutti gli altri periodi dei giorni feriali e nei giorni festivi .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200 (20 minuti) Per le comunicazioni in partenza da telefoni a disposizione del pubblico . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 (9 minuti)
Ferma restando l'applicazione nelle reti urbane con oltre un milione di abbonati, a decorrere dal 1° novembre 1984 la suddetta tariffa viene estesa alle reti con oltre trecentomila abbonati.
La tariffa in questione sara' gradualmente estesa alle altre reti urbane con le decorrenze che saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo e' percepita con l'incasso di L. 200 per ogni impulso, IVA compresa.
Art. 26
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.