Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1983 e' determinato in L. 770.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1983 e' determinato in lire 700.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Art. 3
#Comma 1
Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:
a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di concessione edilizia;
c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22;
d) 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di licenza edilizia.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 aprile 1984
PERTINI
CRAXI - NICOLAZZI - MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 31