E' istituita in Imola (Bologna) una Scuola pratica di agricoltura, intesa a formare abili agricoltori, fattori, castaldi, ecc.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La durata del corso, le materie d'insegnamento, le condizioni per l'ammissione degli alunni, il ruolo e gli assegni del personale direttivo, insegnante, tecnico e di servizio, sono determinati in apposito regolamento. Questo regolamento verra' approvato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, udito il Comitato di agricoltura ed il Consiglio d'amministrazione della Scuola.
Art. 3
#Comma 1
Questo Consiglio e' composto di 2 delegati del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di 2 della provincia di Bologna, di 2 del comune di Imola e del direttore della Scuola.
I consiglieri elettivi durano in ufficio 2 anni; si rinnovano per meta' ogni anno; sono rieleggibili; fra essi il Consiglio sceglie il presidente.
Art. 4
#Comma 1
Il Consiglio discute ed approva, anno per anno, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo presentati dal direttore; cura la gestione della Scuola in conformita' del bilancio approvato; la rappresenta nei rapporti amministrativi coi Corpi fondatori e contribuenti; nomina, sulla proposta del direttore il personale tecnico inferiore e quello di servizio; invia annualmente al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, entro due mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo della Scuola, il conto consuntivo per l'annata trascorsa ed il bilancio preventivo per la successiva, regolarmente approvati. E' fatta facolta' al Consiglio di proporre quei provvedimenti che reputera' piu' utili alla Scuola e di dare il suo giudizio intorno agli insegnanti ed agli alunni, ove ne sia il caso.
Art. 5
#Comma 1
Il Consiglio didattico e' composto degli insegnanti e presieduto dal direttore.
Art. 6
#Comma 1
Questo Consiglio approva i programmi dell'insegnamento cosi teorico come pratico; stabilisce anno per anno le ore che si debbono dare allo studio ed al lavoro, e fissa il tempo per gli esami; approva la relazione annuale del direttore sull'andamento didattico e disciplinare della Scuola, facendo intorno alla medesima le osservazioni che giudica opportune.
Art. 7
#Comma 1
Il governo della Scuola e dell'azienda e' conferito al direttore.
Art. 8
#Comma 1
Il direttore presenta alla fine dell'anno scolastico al Consiglio amministrativo il conto consuntivo dell'annata trascorsa, il bilancio preventivo della successiva, e la relazione gia' comunicata al Consiglio didattico. Spetta al direttore compilare il regolamento di disciplina interno, proporre i programmi d'insegnamento all'esame ed all'approvazione del Consiglio didattico, e provvedere all' esecuzione dei regolamenti e delle disposizioni vigenti e delle deliberazioni del Consiglio amministrativo e del Consiglio didattico, ed a tutto cio' che occorre per il buon andamento della istituzione, e che pel disposto dei precedenti articoli 4 e 6 non e' riservato ai Consigli amministrativo e didattico.
Art. 9
#Comma 1
E' deferita al Governo, per effetto degli accordi intervenuti cogli altri Corpi fondatori, la nomina degli insegnanti e del direttore.
Art. 10
#Comma 1
Nelle spese di istituzione contribuiscono: il Governo con lire 10,000; la provincia di Bologna con lire 10,000; il comune di Imola con la cessione del locale e con lire 9500.
Art. 11
#Comma 1
Nelle spese di mantenimento contribuiscono: il Governo per 2/5, fino alla concorrenza di lire 7500; la provincia di Bologna ed il comune di Imola in parti uguali per gli altri 3/5.
Art. 12
#Comma 1
Le somme a carico dello Stato sono prelevate da quelle iscritte nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 marzo 1883.
UMBERTO.
Berti.
Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.