DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 286/1984 - Esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982.

Esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982.

Numero 286 Anno 1984 GU 10.07.1984 Codice 084U0286

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-04-13;286

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'art. 14 della convenzione predetta.


Art. 2

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Comma 1

Sono membri di parte italiana della commissione mista di cui all'art. 4 della citata convenzione: un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed un rappresentante del Ministero della difesa.
Sono altresi' membri di diritto un rappresentante dell'ente di cui al successivo art. 3, nonche' il direttore del centro di ricerca e documentazione previsto dall'art. 2, lettera c), della convenzione.


Art. 3

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Comma 1

In conformita' all'art. 5 della convenzione, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e' designato per l'attuazione del sistema comune di difesa antigrandine l'Ente regione per lo sviluppo dell'agricoltura della stessa regione.
Il predetto ente assume, ai sensi dell'art. 6 della convenzione, l'onere finanziario connesso all'attuazione ed al funzionamento del sistema comune di difesa antigrandine, in base alla legge regionale del 14 aprile 1983, n. 25.
Lo stesso ente mette a disposizione il personale necessario al suddetto scopo, ai sensi dell'art. 8 della convenzione, e assume tutti gli obblighi connessi con le operazioni di difesa comune antigrandine in conformita' all'art. 11 della convenzione.