DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 282/1984 - Modalita' di svolgimento dei concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, previsti dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n.

Modalita' di svolgimento dei concorsi straordinari per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, previsti dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n.

Numero 282 Anno 1984 GU 03.07.1984 Codice 084U0282

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;282

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

I concorsi straordinari, per titoli ed esami, previsti dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sono indetti:
1) per il reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
2) per il reclutamento di cinquecento vicebrigadieri in servizio continuativo, con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, da pubblicarsi nel Foglio d'ordini del Corpo, nella quale il numero dei posti messi a concorso e' distinto per il contingente ordinario e di mare.
I concorsi si concludono con la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo ed a sottufficiale in servizio continuativo dei concorrenti dichiarati vincitori.
Si applicano, in quanto siano compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.


Comma 2

Capo II - CONCORSI STRAORDINARI PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI

Art. 2

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Comma 1

Possono partecipare al concorso gli ufficiali di complemento di eta' non superiore ad anni 30 che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza che:
siano riconosciuti meritevoli di parteciparvi per qualita' morali e di carattere e per precedenti disciplinari e di servizio;
non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo;
abbiano mantenuto buona condotta civile e morale.


Art. 3

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Comma 1

La commissione giudicatrice per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo, da nominare con decreto del Ministro delle finanze, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e si ripartisce nelle seguenti sottocommissioni:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri, e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri, e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la valutazione della prova di esame, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri.
Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente. Se fanno parte della sottocommissione in qualita' di presidente, devono essere di grado non inferiore a colonnello; se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri devono essere di grado non inferiore a capitano.
Le funzioni di segretario nell'ambito della commissione giudicatrice sono disimpegnate da un capitano in servizio permanente della Guardia di finanza.
La commissione giudicatrice, sulla base delle valutazioni istruttorie compiute dalle singole sottocommissioni nelle materie di rispettiva pertinenza, decide in ordine all'idoneita' dei candidati e forma la graduatoria di merito.


Art. 4

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Comma 1

I titoli da valutare sono i seguenti:
a) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
b) titolo di studio;
c) eventuali riconoscimenti al valor militare e/o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per merito di servizio.
Prima della prova d'esame, la sottocommissione di cui alla lettera a) del precedente art. 3 procedera', sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/60.
Ogni componente la sottocommissione puo' attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 10/60, cosi' ripartito:
fino ad un massimo di punti 5/60, per la durata del servizio e le qualita' professionali e militari;
fino ad un massimo di punti 3/60 per il titolo di studio;
fino ad un massimo di punti 2/60 per gli eventuali riconoscimenti o benemerenze di cui al punto c) del presente articolo.
La somma del punteggio attribuito da ciascun componente la sottocommissione costituisce il punto di valutazione dei titoli del candidato.


Art. 5

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Comma 1

Gli esami di concorso consistono in una prova orale in materia di legislazione tributaria e servizio del Corpo, nei limiti del programma che verra' indicato nel bando di concorso.
Il punteggio massimo conferibile in detta prova e' di 30/60 e si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli componenti la sottocommissione di cui alla lettera d) del precedente articolo 3.
Ogni componente la sottocommissione puo' attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 10/60.
Superano la prova coloro che riportano almeno il voto di 15/60.
Sono dichiarati idonei i concorrenti che siano stati riconosciuti in possesso dell'attitudine fisio-psichica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, e che abbiano superato la prova orale.


Art. 6

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Comma 1

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei e' formata in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova orale.
A parita' di merito saranno osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.
La graduatoria e' approvata con decreto ministeriale.


Art. 7

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Comma 2

Capo III - CONCORSI STRAORDINARI PER IL RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI

Art. 8

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Comma 1

Al concorso di cui all'art. 1, punto 2), possono partecipare gli appuntati in servizio continuativo del Corpo della guardia di finanza che:
a) abbiano compiuto il 35° anno di eta';
b) non siano stati comunque rinviati dal corso allievi sottufficiali del Corpo della guardia di finanza;
c) abbiano riportato nell'ultimo quinquennio di servizio la qualifica di "eccellente" o giudizi equivalenti.


Art. 9

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Comma 1

Sono ammessi al concorso gli aspiranti che i rispettivi comandanti di corpo riconoscano in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo.
Il comandante generale della Guardia di finanza puo', in qualsiasi momento, escludere dal concorso l'aspirante che ritenga non meritevole di parteciparvi perche' non possiede in modo spiccato i requisiti fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere necessari per adempire degnamente le funzioni del grado di vicebrigadiere.


Art. 10

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Comma 1

Gli aspiranti ammessi al concorso sostengono una prova scritta consistente in risposte sintetiche ad un questionario articolato in:
a) domande intese ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana;
b) quesiti di cultura generale, giuridica e tecnico-professionale, tratti dai programmi indicati nel bando di concorso.
I questionari per la prova scritta sono predisposti dalla commissione giudicatrice.


Art. 11

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Comma 1

La commissione giudicatrice del concorso e' nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza ed e' composta da:
un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello, presidente;
da due ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, membri, di cui uno anche segretario.
La commissione giudicatrice conferisce a ciascun concorrente della prova scritta un punto di merito non superiore a 30/60, che si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli componenti, ognuno dei quali puo' conferire fino a 10/60.
E' giudicato idoneo il concorrente che riporta almeno 15/60.


Art. 12

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Comma 1

I titoli da valutare sono i seguenti:
a) titoli riferentisi alle qualita' professionali e militari;
b) titolo di studio;
c) eventuali riconoscimenti al valor militare e/o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valor o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, encomi solenni e semplici per merito di servizio.
Nei confronti dei candidati giudicati idonei nella prova scritta la commissione giudicatrice procedera' sulla base di criteri analiticamente descritti in apposito verbale, da redigersi prima dello svolgimento della prova stessa, alla valutazione dei titoli tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/60.
Ogni membro della commissione puo' attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 10/60, cosi' ripartito:
fino ad un massimo di punti 5/60, per la durata e la qualita' del servizio prestato nel Corpo, da valutare in base alla documentazione caratteristica;
fino ad un massimo di punti 3/60 per il titolo di studio;
fino ad un massimo di punti 2/60 per gli eventuali riconoscimenti o benemerenze di cui alla lettera c) del presente articolo.
La somma dei punti attribuiti da ciascun membro costituisce il punto di valutazione dei titoli del candidato.


Art. 13

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Comma 1

La commissione giudicatrice formera' distinte graduatorie finali per il contingente ordinario e di mare, prendendo come base la somma del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e del punto di merito riportato nella prova scritta.
Per il contingente di mare, qualora i posti messi a concorso siano stati ripartiti per categoria di specializzazione, la graduatoria unica e' sostituita da graduatorie distinte per ciascuna categoria di specializzazione.
A parita' di punteggio la precedenza nella graduatoria e' data dall'anzianita' di grado.


Art. 14

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Comma 1

Il comandante generale del Corpo della guardia di finanza approva le graduatorie finali e dichiara vincitori del concorso gli idonei compresi nel numero dei posti messi a concorso.