DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 262/1984 - Modificazioni agli articoli 94 e 96 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, concernente approvazione del regolamento di servizio per la Guardia di finanza.

Modificazioni agli articoli 94 e 96 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, concernente approvazione del regolamento di servizio per la Guardia di finanza.

Numero 262 Anno 1984 GU 28.06.1984 Codice 084U0262

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-05-21;262

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'art. 94 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, e' sostituito dal seguente:
"In zona di vigilanza doganale, i militari del Corpo che siano comandati nei servizi di sentinella, di vedetta, di appostamento e di perlustrazione, devono tenere armi da fuoco in base alle apposite istruzioni operative emanate dal comandante generale della Guardia di finanza".


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

Nel regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, dopo l'articolo 96 e' inserito il seguente articolo:
Art. 96-bis. - "Il comandante generale della Guardia di finanza, con apposite istruzioni operative, disciplina l'armamento, il munizionamento e la tenuta delle armi dei militari del Corpo di ogni grado, in servizio e fuori servizio".