L'art. 94 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, e' sostituito dal seguente:
"In zona di vigilanza doganale, i militari del Corpo che siano comandati nei servizi di sentinella, di vedetta, di appostamento e di perlustrazione, devono tenere armi da fuoco in base alle apposite istruzioni operative emanate dal comandante generale della Guardia di finanza".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il terzo comma dell'art. 96 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, e' abrogato.
Art. 3
#Comma 1
Nel regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, dopo l'articolo 96 e' inserito il seguente articolo:
Art. 96-bis. - "Il comandante generale della Guardia di finanza, con apposite istruzioni operative, disciplina l'armamento, il munizionamento e la tenuta delle armi dei militari del Corpo di ogni grado, in servizio e fuori servizio".