DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Numero 1124 Anno 1981 GU 05.04.1982 Codice 081U1124

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1124

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Testo vigente

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Articolo unico

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Comma 1

Dopo l'art. 196, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, e' inserita la seguente nuova scuola:

Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia
Art. 197. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo, una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Universita'.
Art. 198. - La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo allievi sui problemi della motilita' oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di rifrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia.
La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia e' di tre anni.
Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini dell'iscrizione all'Universita' ai sensi dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).
Art. 199. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera.
E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva.
Art. 200. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di dodici (quattro per anno di corso). Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto ai posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo e terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero.
Art. 201. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.
In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola.
Art. 202. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria.
La frequenza e' obbligatoria.
Art. 203. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
Le materie dell'insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
2) fisiologia dell'occhio, della motilita' oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.
2° Anno:
1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neuro-oftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.
3° Anno:
1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (esame della rifrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; ERG, EOG, EMG; ecografia, retinografia, e fluoroangiografia);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione senso motoria infantile;
5) legislazione sanitaria.
Art. 204. - L'intero corso di studio e' costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi della frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento. La frequenza viene comprovata dalla attestazione sul libretto dagli insegnanti e per l'attivita' pratica dal direttore della scuola.
L'attestazione di frequenza e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.
Art. 205. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di ripetenti.
Art. 206. - Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche.
Art. 207. - Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneita', saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Art. 208. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.
Art. 209. Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facolta' di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica.
Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro membri scelti tra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.
Art. 210. - Le tasse e sopratasse annuali a carico degli iscritti restano cosi' destinate:








Per 4 rate Lire




Lire






tassa annuale di iscrizione




4.500




18.000






soprattassa annuale di esame




1.750




7.000






stampati, diritti di iscrizione ed ammissione esami




1.750




7.000






contributi per riscaldamento




7.000




28.000






contributi generali per biblioteca e laboratorio




8.000




32.000






contributo clinica




40.000




160.000





Art. 211. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvedera' con il provento delle tasse, sopratasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici e privati.

REGOLAMENTO SCUOLE A FINI SPECIALI
Scuola di ortottisti assistenti di oftalmologia
Sono ammessi al terzo anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, purche' abbiano esercitato con continuita' una attivita' professionale adeguata e documentata.