Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Il terzo comma dell'art. 615, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 476, relativo alla scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia della seconda facolta' di medicina e chirurgia, e' sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli allievi e' di diciotto per anno di corso e complessivamente di settantadue iscritti per l'intero corso di studi".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il quarto comma dell'art. 739, relativo alla scuola di specializzazione in pediatria della seconda facolta' di medicina e chirurgia, e' sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli allievi e' di ottantadue per l'intero corso di studi".