Nell'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative spettanti alla regione ai sensi dello statuto e delle norme di attuazione previste dall'art. 43 dello statuto medesimo, il presidente della regione adotta, nel territorio regionale, i provvedimenti demandati al Capo dello Stato.
Qualora detti provvedimenti debbano essere adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri o su proposta dei Ministri competenti, il presidente della regione provvede previa deliberazione della giunta regionale o su proposta degli assessori regionali competenti per materia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Laddove l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 debba essere preceduta da pareri di organi consultivi, l'amministrazione regionale si avvale dei propri organi consultivi ovvero, in mancanza di questi, dei competenti organi dello Stato, sino a quando la regione non avra' diversamente provveduto.
Se nell'esercizio dell'attivita' di cui al presente decreto l'amministrazione regionale e' tenuta a richiedere pareri di organi consultivi dello Stato, questi sono direttamente richiesti dal presidente della regione.