Il Ministro dell'interno e' autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, un contingente complessivo di 3.000 sottufficiali ed appuntati della Polizia di Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro dell'interno; ciascun richiamo non potra' avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982.