DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Numero 1134 Anno 1978 GU 28.01.1980 Codice 078U1134

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-10-30;1134

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 10:43:19

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo, statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 754, relativo all'elenco degli insegnamenti della scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, e' modificato nel senso che l'insegnamento di "microbiologia generale" e' soppresso.
Inoltre, nello stesso articolo, l'insegnamento di "microbiologia e diagnostica di laboratorio" muta denominazione in quella di "microbiologia degli alimenti e diagnostica di laboratorio".
Art. 757 - e' aggiunto il seguente nuovo comma:

Le lezioni relative agli insegnamenti della scuola potranno venire integrate da conferenze svolte da specialisti dei vari settori.
L'art. 759 e' cosi' sostituito: "Il consiglio delle scuole stabilira' annualmente il numero minimo e massimo degli iscritti".