Le opere destinate alla Difesa, da costruirsi a cura dell'Aeronautica militare, nei comuni di Gioia del Colle e Mottola (Bari), sono dichiarate di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
I termini entro i quali l'esproprio dovra' essere iniziato e completato sono stabiliti rispettivamente in anni due e cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Si omettono i termini per il compimento dei lavori, in quanto l'opera e' stata realizzata in regime di occupazione d'urgenza.