Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi dall'Aeronautica militare nel comune di Pozzuoli (Napoli), sono dichiarate di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio dei beni immobili occorrenti che verranno designati dal Ministro della difesa, sara' proceduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine, entro il quale le espropriazioni ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi, e' stabilito, rispettivamente, in anni due e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.