Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Castelvolturno, localita' Torre Volturno, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi e' stabilito, rispettivamente, due anni sette e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere iniziate e portate a compimento stabilito in anni tre e anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta.