Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da realizzarsi dall'Aeronautica militare nel comune di Borgo Piave (Latina) sono dichiarate di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sara' provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno avere inizio e compiersi e' stabilito in anni tre e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale i lavori dovranno avere inizio e compiersi e' stabilito in anni tre e cinque dalla data dell'ordinanza di occupazione d'urgenza dei terreni espropriandi, emanata in data 21 giugno 1978, ai sensi dell'art. 76 della legge n. 2359 dei 25 giugno 1865.