DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 202/1984 - Modifiche di taluni articoli del regolamento d'esecuzione del codice stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995.

Modifiche di taluni articoli del regolamento d'esecuzione del codice stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995.

Numero 202 Anno 1984 GU 06.06.1984 Codice 084U0202

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-03-15;202

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'art. 473 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e' sostituito dal seguente:
"Art. 473 - Requisiti uditivi. - Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, ed occorre percepire per ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. La funzione uditiva puo' essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito, monoaurali o binaurali, purche' tollerati. Le caratteristiche tecniche della protesi devono essere attestate dal costruttore con certificazione da esibire al medico che procede all'accertamento dell'idoneita' fisica.
Per conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria C occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito.
Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E occorre percepire da ciascun orecchio la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito"


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

L'art. 484 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e' sostituito dal seguente:
"Art. 484 - Requisiti uditivi. - Per la conferma della validita' e la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A, B ed F e' sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di un metro di distanza. La funzione uditiva puo' essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito, monoaurali o binaurali, purche' tollerati. Le caratteristiche tecniche della protesi non gia' prescritta devono essere attestate dal costruttore con certificazione da esibire al medico che procede all'accertamento dell'idoneita' fisica.
Per la conferma della validita' e la revisione della patente di guida per autoveicoli della categoria C e' sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito.
Per la conferma della validita' e la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie D ed E e' sufficiente percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di otto metri complessivamente ed a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito.
Coloro che non posseggono i requisiti uditivi di cui al precedente comma primo possono ottenere la conferma della validita' e la revisione, quali minorati, della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, muniti, sul lato destro, di un secondo specchio retrovisore di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio d'obbligo sul lato sinistro.
I minorati di cui al comma precedente possono ottenere la conferma della validita' e la revisione della patente di guida della categoria B abilitante alla guida di macchine agricole, carrelli nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti".


Art. 4

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