Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare nel comune di Roma, localita' Castel di Decima, sono dichiarate di pubblica utilita'.
Le sistemazioni, di cui al precedente comma, rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'esproprio degli immobili nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sara' provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.
Il termine, entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, e' stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.