REGIO DECRETO

REGIO DECRETO 1214/1883 - Che istituisce in Como una scuola d'arti e di mestieri. (083U1214)

Che istituisce in Como una scuola d'arti e di mestieri. (083U1214)

Numero 1214 Anno 1883 GU 02.03.1883 Codice 083U1214

urn:nir:stato:regio.decreto:1883-02-11;1214

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

E' instituita in Como una Scuola serale e domenicale di arti e mestieri, che dal nome del benemerito fondatore si intitola:
Castellini. Essa ha per iscopo di fornire insegnamenti elementari di scienza e di arte applicati all'industria, in conformita' ai programmi da approvarsi con decreto Ministeriale.

La Scuola ha un corso preparatorio di due anni, coordinato agli insegnamenti che in essa s'impartiscono, e mantenuto esclusivamente dal municipio di Como;


Art. 2

#

Comma 1

La spesa di mantenimento annuo della Scuola e' stabilita in lire


Essa viene sostenuta dall'Opera pia Castellini per lire 5000, e dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per lire 3300.

La spesa di prima istituzione della Scuola e' sostenuta per intero dall'Opera pia Castellini per cio' che si riferisce al mobilio ed al materiale scolastico. La spesa necessaria per le collezioni di modelli e per materiale scientifico, prevista in lire 9200, e' sostenuta dall'Opera pia Castellini per lire 5200, e dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per lire 4000.


Art. 3

#

Comma 1

Per essere ammesso alla Scuola e' necessario che il richiedente si sottoponga ad un esame dal quale risulti che sappia leggere e scrivere correttamente, eseguisca con facilita' ed esattezza le prime quattro operazioni dell'aritmetica coi numeri interi e decimali, conosca il sistema metrico, ed inoltre gli elementi del disegno ornamentale e lineare, delimitati dal programma del corso preparatorio, oppure presenti un attestato di aver superato gli esami del corso medesimo.


Art. 4

#

Comma 1

Dopo il corso preparatorio, l'insegnamento della Scuola d'arti e mestieri e' diviso in due anni; e' aggiunto un terz'anno di perfezionamento.

L'anno scolastico comincia il 15 ottobre, e finisce il 15 luglio.
Il 15 aprile cessa l'orario invernale, ed entra in vigore l'orario estivo.

Le lezioni hanno luogo tutti i giorni feriali in ore serali e la domenica in ore diurne.

La durata complessiva di esse non sara' minore di due ore per ciascun giorno feriale e di tre la domenica. In tutti gli anni di corso, almeno la meta' dell'orario dovra' essere assegnato al disegno della modellazione.


Art. 5

#

Comma 1

Il governo della Scuola spetta al Consiglio d'amministrazione dell'Opera pia a norma del proprio statuto organico, al quale sara' aggiunto il direttore della Scuola, che fara' l'ufficio di segretario.

Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese.


Art. 6

#

Comma 1

Il Consiglio d'amministrazione dell'Opera pia formola ed approva il regolamento interno della Scuola, determina il numero degli insegnanti, li nomina, e, quando ne e' il caso, li sospende e li revoca; nomina il direttore fra gli insegnanti, con riguardo a precedenti servizi resi nell'istruzione, ed alla conoscenza pratica delle materie svolte nel programma.

Di tutti questi provvedimenti dovra' essere data pronta notizia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per cura del presidente dell'Amministrazione, il quale dovra' pure trasmettere copia del regolamento interno tosto che sia stato approvato.


Art. 7

#

Comma 1

Spetta al Consiglio:

a) Deliberare al principio d'ogni anno sui programmi degli insegnamenti e gli orari. A questi lavori del Consiglio partecipera', con voto complessivo, ogni insegnante della Scuola per la parte che lo riguarda;

b) Redigere nei primi due mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico una completa relazione sull'andamento della Scuola, accompagnata dai programmi, dagli orari e dal bilancio consuntivo. Di questa relazione sara' spedita una copia al Ministero, per cura del presidente;

c) Votare il bilancio della Scuola, e curarne la gestione;

d) Stabilire i tempi e le modalita' degli esami finali, e nominare la Commissione esaminatrice, salvo il disposto degli articoli 11 e 12.


Art. 8

#

Comma 1

Al direttore incombe di far eseguire le deliberazioni del Consiglio, di sorvegliare l'andamento della Scuola, di provvedere alla conservazione del locale e del materiale scolastico. Egli e' incaricato altresi' dell'Amministrazione della Scuola per la parte economica.


Art. 9

#

Comma 1

Gli insegnanti esercitano gli uffici loro rispettivamente affidati, sotto la immediata sorveglianza del direttore. Ognuno di essi dovra' assegnare mensilmente agli allievi, in ragione del maggiore o del minore profitto da essi ritratto, una nota di merito, che sara' scritta in apposito registro presso la Direzione, della quale sara' tenuto conto, negli esami.


Art. 10

#

Comma 1

Una volta al mese i professori debbono adunarsi sotto la presidenza del direttore, per intendersi sullo svolgimento del programma d'insegnamento.


Art. 11

#

Comma 1

Nella seconda quindicina di luglio hanno luogo gli esami di promozione e quelli finali. Nella prima quindicina di ottobre hanno luogo gli stessi esami per coloro che non avessero potuto presentarsi nel luglio precedente. Gli esami di promozione verseranno sulle materie insegnate nel rispettivo anno scolastico. Gli esami finali di licenza si estenderanno alle materie insegnate durante gli anni di corso, con prevalenza pero' per quelle dell'ultimo anno.


Art. 12

#

Comma 1

La Commissione esaminatrice si compone di un membro del Consiglio, del direttore e dell'insegnante della materia sulla quale versa l'esame. L'esito dell'esame s'indica con punti dall'uno al dieci. Al numero sei corrisponde l'idoneita'.


Art. 13

#

Comma 1

Superato felicemente l'esame finale, l'allievo ha diritto ad un attestato, nel quale sia dichiarato aver egli frequentato con profitto, ovvero con molto profitto, i corsi della Scuola d'arte applicata all'industria. La nota con profitto corrisponde ai punti 6, 7 e 8, quella con molto profitto ai punti 9 e 10. Sara' inoltre indicato nell'attestato il numero dei punti ottenuti in relazione alla totalita' dei punti disponibili.


Art. 14

#

Comma 1

Alla fine di ciascun anno scolastico, il Consiglio, sulla proposta del direttore, assegna premi in libretti di Cassa di risparmio od in oggetti utili per l'esercizio professionale ai migliori allievi di ciascun anno di corso.

Alla distribuzione dei premi saranno invitate le autorita' locali.

Avra' luogo in tale occasione l'esposizione dei lavori eseguiti dagli allievi durante l'anno.


Art. 15

#

Comma 1

Il Ministero ha facolta':

a) Di far visitare la Scuola ogniqualvolta ne ravvisi la convenienza dagli ispettori delle industrie e dell'insegnamento industriale, o da altre persone di sua fiducia;

b) Di sospendere temporaneamente o di togliere il sussidio di cui all'art. 2 qualora non fossero osservate le disposizioni del presente decreto, o le ispezioni dimostrassero che la Scuola non da' risultati soddisfacenti.


Art. 16

#

Comma 1

Al concorso per parte delle Stato nelle spese della Scuola sara' provveduto coi fondi inscritti al cap. 21 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel corrente esercizio, e con quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1883.

UMBERTO.

Berti.

Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.