Il testo del terzo e quarto comma dell'art. 492 (ex 474), relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' sostituito nel modo seguente:
"I cittadini stranieri possono essere ammessi in soprannumero nel limite di un quarto dei posti previsti, con arrotondamento all'unita' per eccesso e sempre che abbiano superato l'esame di ammissione previsto per i candidati italiani.
Il senato accademico, sentiti i direttori delle scuole interessate, nel rispetto del limite massimo di cui al precedente comma e con le stesse modalita' concorsuali, puo' autorizzare la concessione di posti in soprannumero ad amministrazioni statali militari che ne abbiano fatto motivata richiesta".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1