Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 309 e 312, relativi alla scuola di specializzazione in scienze e tecnologie dei polimeri, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 309. - Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica; i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in medicina e chirurgia, in scienze naturali e in scienze biologiche dovranno previamente superare un colloquio di cultura chimica e in fisica.
Art. 312. - La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli articoli 316 e 319, relativi al corso di perfezionamento in scienza dei polimeri, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 316. - Sono ammessi al corso di perfezionamento i laureati in chimica e chimica industriale, in fisica, in ingegneria chimica.
I laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in scienze naturali e in scienze biologiche dovranno previamente superare un colloquio di cultura generale in chimica e in fisica.
Art. 319. - La direzione del corso e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nel corso stesso. In caso di motivato impedimento la direzione del corso e' affidata a professore associato, che pure insegni nel corso medesimo.