Gli articoli 278 e 280, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 278. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti e' obbligatoria.
Art. 280. - Il numero degli allievi che possono essere accolti e' di sedici per anno di corso, mentre con parere della facolta' possono far parte di un corso, in soprannumero, allievi ripetenti e provenienti da altre scuole o istituti universitari.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1