L'art. 458, relativo alla scuola per tecnici di istituti medico-biologici, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 458. - La scuola prende il nome di "scuola per tecnici di istituti medico-biologici", ha la durata di due anni e conferisce il diploma di tecnico di istituti medico-biologici; ne e' titolo di ammissione il diploma secondario di secondo grado.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1