DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1029/1981 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Numero 1029 Anno 1981 GU 09.03.1982 Codice 081U1029

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1029

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 284, concernente l'elenco dei corsi e delle scuole di perfezionamento e specializzazione annesse alla facolta' di medicina veterinaria, dopo il corso di perfezionamento in clinica bovina e' inserito il corso di perfezionamento in patologia equina.
Dopo l'art. 327 si inseriscono, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, le norme relative all'istituzione del corso di perfezionamento in patologia equina.
Corso di perfezionamento in patologia equina
Art. 328. - Il corso ha la durata di un anno accademico.
Art. 329. - Al corso possono essere ammessi i laureati in medicina veterinaria.
Art. 330. - Le materie di insegnamento sono:
patologia e profilassi delle malattie infettive;
patologia e profilassi delle malattie parassitarie;
anatomia topografica;
semeiotica medica;
semeiotica chirurgica e medicina operatoria;
clinica medica;
clinica chirurgica;
clinica ostetrica e ginecologica;
radiologia.
Durante il corso saranno tenute lezioni o conferenze su argomenti di anatomia, fisiologia, farmacologia, zootecnia (alimentazione), igiene zootecnica, medicina legale, podologia e anestesiologia.
Art. 331. - La direzione del corso e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nel corso stesso.
In caso di motivato impedimento la direzione del corso e' affidata a professore associato che pure insegni nel corso medesimo.
Art. 332. - Il direttore, di concerto con i docenti delle singole materie, stabilisce la durata e il programma particolareggiato dei corsi.
Gli insegnamenti saranno svolti sotto forma di lezioni, esercitazioni teorico-pratiche, conferenze e seminari.
Art. 333. - I professori ai quali devono essere affidate le lezioni, le conferenze, le esercitazioni teorico-pratiche e i seminari saranno nominati dal rettore su proposta del consiglio di facolta', sentito il direttore del corso.
Art. 334. - I posti disponibili sono venticinque.
Qualora il numero degli aspiranti superasse quello dei posti disponibili, si procedera' alla scelta dei partecipanti in base alla valutazione dei titoli accordando preferenza nell'ordine a: 1) titoli scientifici e pratici in relazione alle materie del corso, 2) carriera scolastica, 3) altri.
Art. 335. - Le norme relative al funzionamento amministrativo del corso sono regolate dalle leggi e dai regolamenti relativi all'istruzione universitaria.
L'importo delle tasse e soprattasse e' quello stabilito per gli studenti in corso per la facolta' di medicina veterinaria a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
L'ammontare dei contributi di laboratorio viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentita la facolta'.
Art. 336. - La frequenza ai corsi di lezione, alle esercitazioni e seminari e' obbligatoria.
Gli esami di profitto saranno tenuti alla fine dell'anno.
Per ottenere l'attestato di frequenza e di profitto, l'allievo deve avere seguito i corsi e superato gli esami nonche' la discussione orale di una dissertazione scritta su un tema avente carattere di originalita' precedentemente approvato dal direttore del corso.
Le commissioni per gli esami di profitto composte da non meno di tre membri sono nominate dal preside sentito il direttore del corso.