Lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 265 - l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
Per essere ammessi a frequentare il primo anno di ciascuna scuola di specializzazione occorre aver superato dinanzi ad una commissione di tre membri, presieduta dal direttore della scuola, un concorso per titoli ed esame (che potra' consistere in prove scritte e/o orali, a scelta del direttore) diretto ad accertare la cultura medico-chirurgica del candidato.
Art. 267 - e' sostituito dal seguente:
Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 269 - il primo comma e' sostituito dal seguente:
Al termine di ogni anno di corso l'iscritto dovra' sostenere gli esami speciali prescritti dal regolamento della scuola dinanzi ad una commissione di almeno tre membri. In caso di mancato superamento degli esami non puo' aversi l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 271 - il primo comma e' sostituito dal seguente:
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1