Il testo dell'art. 66, relativo all'elenco degli istituti, annessi alla facolta' di farmacia, e' sostituito dal seguente:
"Alla facolta' di farmacia sono annessi i seguenti istituti:
1) istituto di chimica farmaceutica;
2) istituto di chimica organica.
Ciascun istituto e' diretto da un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso.
In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione e' affidata al professore associato.
Il direttore sara' nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto e dura in carica un triennio".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1