Lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 443, e con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in pediatria.
Scuola di specializzazione in pediatria (seconda scuola)
Art. 444. - Presso l'istituto di puericultura e medicina neonatale e' istituita la scuola di specializzazione in pediatria (seconda scuola). Essa conferisce il diploma di specializzazione in pediatria.
La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 445. - La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Art. 446. - Il numero massimo degli allievi e' di quarantotto complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 447. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) genetica;
2) auxologia;
3) alimentazione;
4) epidemiologia;
5) malattie infettive;
6) clinica pediatrica I.
2° Anno:
1) radiologia;
2) legislazione del minore;
3) organizzazione sanitaria;
4) psicologia pediatrica;
5) oculistica ed ortottica;
6) otorino e foniatria;
7) odonto;
8) neonatologia I;
9) chirurgia pediatrica I;
10) pediatria preventiva e sociale I;
11) clinica pediatrica II.
3° Anno:
1) neurologia;
2) psichiatria infantile;
3) nefrologia e urologia;
4) ginecologia pediatrica;
5) neonatologia II;
6) chirurgia pediatrica II;
7) pediatria preventiva e sociale II;
8) cardiologia I;
9) endocrinologia;
10) ematologia I;
11) immunologia I;
12) gastroenterologia I;
13) clinica pediatrica III.
4° Anno:
1) oncologia;
2) pneumologia;
3) ortopedia e traumatologia;
4) dermatologia;
5) cardiologia II;
6) endocrinologia II;
7) ematologia II;
8) immunologia II;
9) gastroenterologia II;
10) clinica pediatrica IV.
Art. 448. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.
Art. 449. - Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto anno per anno.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione, un esame teorico di clinica pediatrica e nell'esame clinico di un malato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1