DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 977/1981 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Numero 977 Anno 1981 GU 02.03.1982 Codice 081U0977

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;977

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Articolo unico

#

Comma 1

Gli articoli 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107, relativi al corso di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Corso di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte
Art. 101. - Presso la facolta' di lettere e filosofia, con sede nell'istituto di antichita' archeologia e arte, sono istituiti corsi biennali di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte.
Il corso di perfezionamento in archeologia si articola nell'indirizzo paletnologico e nell'indirizzo archeologico.
Scopo dei corsi e' di permettere l'approfondimento dello studio dell'archeologia e della storia dell'arte, e, in particolare, di preparare i laureati all'esercizio della funzione di tutela del patrimonio archeologico e artistico nell'ambito delle soprintendenze archeologica e ai beni architettonici, storici e dell'ambiente.
Art. 102. - Ai corsi possono iscriversi i laureati nella facolta' di lettere e filosofia, magistero e architettura.
Il consiglio di facolta', su motivata proposta del direttore dei corsi, puo' concedere l'iscrizione a laureati di altre facolta' o istituti superiori.
Per l'ammissione ai corsi e' richiesto un colloquio nelle discipline fondamentali di ciascun corso e indirizzo.
Art. 103. - a) Sono materie fondamentali per il corso di archeologia, indirizzo paletnologico (e complementari per gli altri corsi e indirizzi):
1) paletnologia;
2) antichita' sarde.
b) Sono materie fondamentali per il corso di archeologia, indirizzo archeologico (e complementari per gli altri corsi e indirizzi):
1) archeologia e storia dell'arte greca;
2) archeologia e storia dell'arte romana.
c) Sono materie fondamentali per il corso di storia dell'arte (e complementari per gli altri corsi e indirizzi):
1) storia dell'arte medioevale;
2) storia dell'arte moderna.
Sono materie complementari per entrambi i corsi:
1) antichita' greche e romane;
2) archeologia cristiana;
3) archeologia fenicio-punica;
4) archeologia delle province romane;
5) archeologia medioevale;
6) epigrafia greca;
7) epigrafia latina;
8) estetica;
9) etruscologia e antichita' italiche;
10) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico e artistico;
11) museografia e museologia;
12) numismatica antica;
13) numismatica medioevale e moderna;
14) paleografia e diplomatica;
15) preistoria e protostoria europea;
16) preistoria e protostoria mediterranea;
17) semitistica;
18) storia contemporanea;
19) storia dell'arte contemporanea;
20) storia dell'arte in Sardegna;
21) storia dell'Asia anteriore e del vicino Oriente;
22) storia del cinema;
23) storia della critica d'arte;
24) storia della musica;
25) storia della Sardegna;
26) storia delle religioni;
27) storia delle tecniche artistiche;
28) storia delle tradizioni popolari;
29) storia del teatro e dello spettacolo;
30) storia e tecnica del restauro;
31) storia greca;
32) storia medioevale;
33) storia romana;
35) topografia antica;
36) urbanistica.
Art. 104. - Sono obbligatori l'iscrizione e la frequenza e il superamento dell'esame nelle materie fondamentali e di tre complementari scelte dal candidato d'accordo con il docente della materia della dissertazione finale prescelta entro il 31 dicembre del primo anno. I perfezionandi sono tenuti a partecipare anche a esercitazioni e ricerche di tipo specialistico inerenti alle discipline che fanno oggetto d'esame.
L'anno di corso non e' valido se lo studente non avra' preso l'iscrizione ad almeno due corsi di insegnamento e sostenuto due esami nel primo anno. Alla fine dei corsi e' prevista la preparazione di una dissertazione, da discutere davanti a una commissione composta da almeno tre dei cinque docenti ufficiali delle materie scelte dal candidato. La commissione e' costituita dal rettore, su proposta del direttore dei corsi, informandone il direttore dell'istituto di antichita' archeologia e arte e il preside della facolta' di lettere e filosofia.
Al termine dei corsi, dopo il superamento di tutti gli esami, viene rilasciato un diploma di perfezionamento, nel quale saranno indicati il corso e l'indirizzo seguito.
Art. 105. - La direzione dei corsi e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nei corsi stessi. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato, che pure insegni nei corsi medesimi.
Il direttore dei corsi e' nominato dalla facolta' di lettere e filosofia su proposta del direttore dell'istituto di antichita' archeologia e arte. L'incarico di direttore e' triennale e puo' essere rinnovato.
Art. 106. - I diplomati in uno dei corsi che intendessero iscriversi ad altro corso, saranno ammessi direttamente al secondo anno con l'obbligo di sostenere, oltre l'esame di dissertazione, gli esami normali stabiliti, caso per caso, dal direttore dei corsi, udito il consiglio di facolta'. Eventuali altri titoli dei diplomati potranno essere presi in considerazione dal consiglio di facolta', caso per caso, ai fini di eventuale abbreviazione dei corsi e dispensa da esami.
Art. 107. - Per l'iscrizione a ciascuno dei corsi e' previsto il pagamento di tasse e soprattasse pari al doppio di quelle richieste per il corso di laurea in lettere e filosofia. La ripartizione delle tasse e soprattasse pagate dagli allievi dei corsi sara' disposta dal consiglio di amministrazione dell'Universita'.