DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 507/1979 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Numero 507 Anno 1979 GU 23.10.1979 Codice 079U0507

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-04-18;507

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 454, 455 e 457, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 454. - Le scuole post-universitarie di specializzazione conferiscono i rispettivi diplomi di specialista ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. L'ammissione e' per titoli ed esami.
Gli esami si sostengono in due sessioni, una estiva ed una autunnale e comunque non oltre il 31 dicembre.
Art. 455. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Egli presiede il consiglio della scuola costituito a norma dell'art. 187, vigila sul buon funzionamento di essa ed e' tenuto a dare comunicazione al preside della facolta' medico-chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.
Art. 457. - Non sono consentite le abbreviazioni di corso.


Art. 2

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Comma 1

Gli articoli 475, 476, 477, 478, 479 e 480, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica che muta la denominazione in scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 475. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 476. - La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Il numero massimo degli allievi e' di diciannove per anno di corso e complessivamente di settantasei per l'intero corso di studi.
Art. 477. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.
2° Anno:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.
3° Anno:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I;
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.
4° Anno:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.
Art. 478. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 479. - Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 480. - Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.


Art. 3

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Comma 1

L'art. 486, relativo alla scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria che muta la denominazione in scuola di specializzazione in odontostomatologia, viene abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in odontostomatologia
Art. 486. - La scuola di specializzazione in odontostomatologia conferisce il diploma in odontostomatologia.
Il titolo per l'iscrizione e' la laurea in medicina e chirurgia ed il possesso, almeno all'inizio del corso, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
Il corso della scuola ha la durata di tre anni ed il corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni.


Art. 4

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Comma 1

Gli articoli 503, 504, 505 e 506, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia
Art. 503. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia.
Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola e' di settanta da ripartirsi annualmente fra i due corsi di diploma previsti dall'art. 504.
Art. 504. - La scuola conferisce i seguenti diplomi:
a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;
b) diploma di specialista in radioterapia oncologica Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.
Art. 505. - La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.
Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):
a) fisica (con richiamo di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):
a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.
3° Anno:
a) tecniche speciali e relativa semeiotica I;
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.
4° Anno:
a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAK) II;
b) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.
Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono cosi' distribuiti nei quattro anni di corso:
1° Anno:
a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);
b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione);
d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.
2° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):
a) anatomia patologica;
b) apparecchiature e tecniche radiologiche;
c) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
d) radiopatologia;
e) dosimetria applicata.
3° Anno:
a) oncologia generale;
b) oncologia clinica I;
c) tecniche radioterapiche.
4° Anno:
a) oncologia clinica II;
b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
c) radioterapia clinica;
d) trattamento del canceroso in fase avanzata.
I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o piu' docenti a seconda di quanto appaia opportuno per il loro migliore svolgimento.
Art. 506. - La frequenza pratica e' obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.
L'insegnamento verra' svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc.
Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.
Gli allievi al termine di ogni anno di corso dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.
Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.


Art. 5

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Comma 1

Gli articoli 532, 533, 534, 535 e 536, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 532. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro, che conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.
Art. 533. - Gli anni di studio occorrenti al conseguimento del titolo sono quattro, la durata del corso non e' suscettibile di abbreviazioni.
Sono impartiti i seguenti insegnamenti cosi' distribuiti per ciascun anno di corso:
1° Anno:
1) igiene del lavoro (I corso);
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso);
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.
2° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso);
2) igiene del lavoro (II corso);
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso);
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.
3° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (II corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I corso);
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.
4° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (III corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II corso);
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.
Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso.
Art. 534. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione dell'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
L'iscrizione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Art. 535. - Il numero massimo degli allievi e' di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.
Art. 536. - Alla fine di ogni corso gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, per essere ammessi al corso successivo, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie biennali o triennali l'esame sara' sostenuto alla fine del biennio o del triennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta su di un argomento di medicina del lavoro.


Art. 6

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Comma 1

Gli articoli 537, 538, 539, 540 e 541, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
Art. 537. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio la quale conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
E' richiesto il possesso dell'abilitazione professionale almeno all'inizio ufficiale dei corsi e della frequenza nei reparti.
La durata del corso di studio e' di anni quattro e non e' suscettibile di abbreviazioni. Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso con un totale di quaranta posti.
Art. 538. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I);
2) patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;
3) patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
5) semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
6) microbiologia;
7) epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.
2° Anno:
1) anatomia e istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II);
2) clinica della tubercolosi (triennale) (I);
3) clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (I);
4) fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
5) broncologia;
6) radiologia dell'apparato respiratorio;
7) profilassi della tubercolosi;
8) igiene e legislazione sociale.
3° Anno:
1) clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (II);
2) clinica della tubercolosi (triennale) (II);
3) chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
5) terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.
4° Anno:
1) clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (III);
2) clinica della tubercolosi (triennale) (III).
Gli insegnamenti complementari che possono essere inseriti negli statuti sono i seguenti: immunologia clinica, cardiologia, medicina nucleare, malattie professionali dell'apparato respiratorio, terapia intensiva pneumologica.
Art. 539. - I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze e da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al IV anno) o da esercitazioni pratiche nei reparti di degenza e nei laboratori per i quali gli specializzandi hanno l'obbligo di frequenza al pari che per le lezioni.
Art. 540. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli e con un colloquio orale. Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti, l'ammissione avverra' con l'integrazione di una prova scritta.
Art. 541. - Alla fine di ogni anno, gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, sono tenuti a superare tutti gli esami di profitto di ogni anno di corso e per singola materia, per il passaggio all'anno di corso successivo.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione e' prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.


Art. 7

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Comma 1

Gli articoli 553, 554, 555, 556 e 557, relativi alla prima scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in quella di prima scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Prima scuola di specializzazione in cardiologia
Art. 553. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituita la prima scuola di specializzazione in cardiologia che conferisce il diploma di specialista in cardiologia.
La durata del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il corso ha la durata di quattro anni.
Art. 554. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).
2° Anno:
1) anatomia patologica (I);
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);
3) patologia e clinica cardiovascolare (I);
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);
6) radiologia (I);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.
3° Anno:
1) anatomia patologica (II);
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);
3) patologia e clinica cardiovascolare (II);
4) radiologia (II);
5) terapia medica e farmacologia clinica (I).
4° Anno:
1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);
2) patologia e clinica cardiovascolare (III);
3) terapia medica e farmacologia clinica (II);
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.
Art. 555. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 556. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 557. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami di corso successivi, dovranno superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.


Art. 8

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Comma 1

Gli articoli 558, 559, 560, 561, 562 e 563, relativi alla scuola di perfezionamento per settori e medici laboratoristi ospedalieri che muta la denominazione in scuola di specializzazione in anatomia patologica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica
Art. 558. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia e istologia patologica dell'Universita' di Bologna e conferisce il diploma di specializzazione in anatomia patologica.
Art. 559. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia.
La durata del corso di studio e' di quattro anni.
Il numero massimo degli allievi e' di sei per anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studio.
Art. 560. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.
20 Anno:
anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.
3° Anno:
diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.
4° Anno:
diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-cito-patologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.
Art. 561. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 562. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 563. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anatomia patologica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.


Art. 9

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Comma 1

Gli articoli 577, 578, 579, 580, 581 e 582, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare
Art. 577. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna e' istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare che ha indirizzo teorico pratico con lo scopo di conferire il diploma di specialista in chirurgia vascolare.
Art. 578. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi e' di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 579. - La direzione della scuola e' affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, ad altro professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 580. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari;
6) vasculopatie di interesse medico e specialistico.
2° Anno:
7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.
3° Anno:
11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;
13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (I).
4° Anno:
14) informatica medica;
15) rianimazione e terapia intensiva;
16) patologia e clinica vascolare pediatrica (I);
17) epidemiologia delle malattie vascolari;
18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (II).
5° Anno:
20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;
21) principi e tecnica di circolazione extracorporea;
22) terapia intensiva;
23) patologia e clinica vascolare pediatrica (II);
24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;
25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (III).
Art. 581. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corso pluriennale l'esame sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 582. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e dovranno sostenere una prova clinica.


Art. 10

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Comma 1

Gli articoli 610, 611 e 612, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie infettive
Art. 610. - La scuola di specializzazione in malattie infettive, istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia, ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che intendono conseguire il diploma di specializzazione in malattie infettive.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 611. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.
2° Anno:
1) tecniche batteriologiche e micologia applicata alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.
3° Anno:
1) clinica delle malattie infettive (I);
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.
4° Anno:
1) clinica delle malattie infettive (II);
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.
Art. 612. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Durante i quattro anni di corso gli iscritti nelle ore libere dalle lezioni e dalle esercitazioni hanno l'obbligo di effettuare esercitazioni pratiche nei reparti dell'istituto di malattie infettive prestando servizio nei reparti di degenza, nei laboratori, nell'ambulatorio, con le modalita' e l'orario che saranno stabiliti dal direttore dell'istituto; potranno inoltre essere obbligati a pernottare a turno nell'istituto.
Detto internato potra' essere autorizzato, dal consiglio direttivo della scuola anche presso altre istituzioni che abbiano caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio eminentemente pratico.
Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami del rispettivo anno; al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in malattie infettive gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente la specialita'.
Agli allievi, i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, verra' rilasciato il diploma di specialista in malattie infettive.


Art. 11

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Comma 1

Gli articoli 613, 614, 615 e 616, relativi alla scuola di specializzazione in virologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in virologia
Art. 613. - La scuola di specializzazione in virologia ha lo scopo di allargare ed approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.
Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia o l'istituto di virologia della facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 614. - E' contemplato un secondo indirizzo "tecniche virologiche" al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche.
Il numero degli iscritti alla scuola deve essere strettamente rapportato alle strutture esistenti e non deve comunque superare il numero massimo complessivo, per i due indirizzi, di quindici specializzandi per i tre anni di corso.
L'ammissione e' per titoli ed esami.
Art. 615. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti, cosi' ripartiti nei vari anni di corso:
1° Anno (comune ai due indirizzi):
1) virologia generale (I parte);
2) tecnica virologica generale (I parte);
3) biometria applicata alla virologia;
4) metodi immunologici in virologia.
2° Anno (comune ai due indirizzi):
5) virologia generale (II parte);
6) tecnica virologica generale (II parte);
7) microscopia elettronica e studio delle ultrastrutture;
8) metodi chimici in virologia;
9) metodi fisici in virologia;
10) diagnostica virologica generale.
3° Anno (indirizzo medico):
11) genetica del virus;
12) virologia oncologica;
13) studio dei farmaci antivirali;
14) virologia clinica;
15) epidemiologia e profilassi delle malattie da virus.
3° Anno (indirizzo in tecniche virologiche):
11) metodi genetici in virologia;
12) tecniche per lo studio dei virus oncogeni;
13) metodi per lo studio dei farmaci antivirali;
14) metodi diagnostici interessanti la virologia clinica;
15) tecniche per l'allestimento ed il controllo dei vaccini virali.
Il direttore puo' stabilire, per un piu' proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze o seminari su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinita' con gli insegnamenti impartiti nella scuola.
Art. 616. - Gli esami di profitto saranno sostenuti per gruppi di materie alla fine di ogni anno di corso.
Il primo gruppo comprende tutte le materie del primo anno di corso ed il superamento dell'esame e' necessario per l'iscrizione al secondo anno. Il secondo gruppo comprende tutte le materie del secondo anno ed il superamento dell'esame e' necessario per l'iscrizione al terzo anno. Il terzo gruppo comprende tutte le materie del terzo anno ed il superamento dell'esame e' necessario per l'ammissione all'esame di diploma.
L'esame di diploma constera' di una discussione sopra una tesi scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verra' rilasciato un diploma di specialista in virologia o, per i laureati ammessi al secondo indirizzo, un diploma di specialista in virologia con indirizzo tecnico.


Art. 12

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Comma 1

Gli articoli 627, 628, 629, 630 e 631, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica che muta la denominazione in nefrologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in nefrologia
Art. 627. - La scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la facolta' di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 628. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente.
La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi e' di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 629. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) struttura ed ultrastruttura normale del rene;
2) aspetti biochimici della funzione renale;
3) fisiologia renale;
4) microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
5) genetica applicata alla nefrologia;
6) semeiotica renale (1° anno).
2° Anno:
1) struttura ed ultrastruttura patologica del rene;
2) patologia del ricambio idroelettrolitico;
3) insufficienza renale;
4) rene o ipertensione arteriosa;
5) semeiotica renale (2° anno);
6) nefropatie tubulari.
3° Anno:
1) nefropatie glomerulari;
2) nefropatie intersiziali;
3) nefropatie vascolari;
4) terapia dietetica e dialitica (1° anno);
5) farmacologia d'interesse nefrologico.
4° Anno:
1) nefrouropatie calcolotiche, malformative e neoplastiche;
2) terapia dietetica e dialitica (2° anno);
3) fisiopatologia e clinica del trapianto renale;
4) aspetti di nefrologia nell'eta' pediatrica;
5) problemi chirurgici in nefrologia;
6) terapia medica delle nefropatie.
Art. 630. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 631. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.


Art. 13

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Comma 1

L'ordinamento della seconda scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare che muta la denominazione in seconda scuola di specializzazione in cardiologia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1976, n. 564, e' modificato nel modo seguente:

Seconda scuola di specializzazione in cardiologia
Presso la facolta' di medicina e chirurgia e' istituita la seconda scuola di specializzazione in cardiologia, della durata di quattro anni, che conferisce il diploma di specialista in cardiologia.
La durata del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazioni.
La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (I).
2° Anno:
1) anatomia patologica (I);
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);
3) patologia e clinica cardiovascolare (I);
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);
5) informatica medica e strumentazione biomedica (II);
6) radiologia (I);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.
3° Anno:
1) anatomia patologica (II);
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);
3) patologia e clinica cardiovascolare (II);
4) radiologia (II);
5) terapia medica e farmacologia clinica (I).
4° Anno:
1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);
2) patologia e clinica cardiovascolare (III);
3) terapia medica e farmacologia clinica (II);
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.
L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Il numero massimo degli allievi e' di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, dovranno superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta in un argomento di carattere cardiologico.