A decorrere dal 1 ottobre 1976 e' istituito, nella sede di Fornovo, un istituto tecnico avente finalita' e ordinamento speciali.
L'istituto ha il fine di promuovere la formazione umana, culturale e professionale dei giovani mediante il reciproco apporto di insegnamenti storico-linguistici, scientifici, tecnologici e tecnico-applicativi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Nell'istituto, di cui al precedente art. 1, vengono svolti corsi di durata quinquennale.
A conclusione del primo biennio, per coloro che aspirano a titoli di specifico carattere professionale, possono essere organizzati, d'intesa con gli enti locali o con altri enti di diritto pubblico, appositi corsi di durata diversa in funzione della natura delle professioni verso cui gli allievi sono orientati.
Gli alunni che completano l'intero corso quinquennale, possono sostenere esami di maturita' in relazione all'indirizzo formativo seguito.
Per l'ammissione all'istituto tecnico sopra indicato, e' richiesto il possesso del titolo di licenza di scuola media.
Art. 3
#Comma 1
I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Nell'istituto di cui all'art. 1 vengono impartiti insegnamenti comuni obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi, in conformita' di quanto indicato nell'unito prospetto; vi si svolge, inoltre, ogni altra attivita' utile ai fini propri dell'istituto medesimo; possono essere altresi' istituiti appositi servizi di orientamento scolastico e professionale.
I programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del comitato tecnico di cui al successivo art. 7; le prove di esame, relative ai suddetti programmi, saranno determinate con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 5
#Comma 1
L'istituto di cui all'art. 1 e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia di funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 6
#Comma 1
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa e' affidato a due revisori dei conti, uno dei quali e' nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l'altro dal Ministero del tesoro.
Art. 7
#Comma 1
E' costituito presso l'istituto di cui all'art. 1 un comitato tecnico con compiti di studio dei problemi pedagogico-didattici inerenti alla sperimentazione, di orientamento dell'azione didattica e di verifica della stessa.
La composizione di tale comitato viene stabilita con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Art. 8
#Comma 1
Al reclutamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo dell'istituto, si provvede a norma delle vigenti disposizioni concernenti gli istituti ove si effettuano iniziative sperimentali.
Art. 9
#Comma 1
Gli allievi dell'istituto hanno diritto a godere un trattamento che non pregiudichi le loro possibilita' di carriera scolastica nei confronti degli studenti che frequentano altri tipi di istituzioni scolastiche. Essi possono ottenere il passaggio, a domanda e senza esame, alle classi corrispondenti degli istituti di istruzione secondaria superiore, in relazione alle opzioni seguite presso le classi sperimentali, sostenendo prove integrative soltanto nel caso in cui le materie caratterizzanti i singoli indirizzi non siano state studiate presso le classi sperimentali.
Il comitato tecnico di cui al precedente art. 7 decide circa le prove che devono essere sostenute da parte di aspiranti alla iscrizione a classi successive alla prima provenienti da altri istituti secondari, nonche' di coloro i quali, dopo aver interrotto gli studi presso l'istituto, intendano proseguirli.
L'anno conclusivo degli studi secondari - opzione magistrale o pedagogica - sostituisce, a tutti gli effetti, la frequenza dell'anno di corso integrativo magistrale, previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Art. 10
#Comma 1
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 460.500.000.
La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.
Art. 11
#Comma 1
Per quanto non e' previsto dal presente decreto, si applicano all'istituto di cui all'art. 1, le disposizioni vigenti per gli istituti tecnici industriali.
Il presente decreto, munto del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 novembre 1978
PERTINI
PEDINI - ROGNONI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1979
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 133.