IL PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 86, comma primo, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1986, n. 244, sull'esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto l'art. 22, comma quarto, della legge 1 aprile 1981, n. 121, in base al quale devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di ammissione alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, di nomina dei docenti e di svolgimento dei corsi, nonche' essere determinate le strutture e l'ordinamento della Scuola con apposito regolamento;
Sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Ritenuto di dover comunque assicurare alla Scuola, mediante le opportune norme di regolamento, una struttura ordinamentale che per livello e dotazioni sia valida espressione di mediazione della rappresentativita' delle forze di polizia, anche al fine di rendere efficace nel tempo la rotazione della direzione della medesima;
Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1986;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
1. E' approvato l'annesso regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, visto dal Ministro proponente.
((Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1986))