In applicazione dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni dei seguenti enti gia' operanti in Sardegna e che hanno perduto la personalita' giuridica di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:
Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG);
Unione italiana ciechi (UIC);
Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);
Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);
Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Al trasferimento del personale e dei beni, gia' degli enti di cui all'articolo precedente e in atto amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano gli articoli 76, 77 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Art. 3
#Comma 1
Al finanziamento degli oneri derivanti alla regione dall'attuazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate tributarie assegnate alla regione medesima con la legge 13 aprile 1983, n. 122.