Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Il secondo comma dell'art. 212, relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia, e' sostituito dal seguente:
"La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1